Descrizione
ALBO PRETORIO REGOLAMENTO E PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE accesso documentale – civico – generalizzato agli atti
Approvato dal C.d.I. il 27/01/2017 del. n. 15
Articolo 1- Oggetto
Il presente Regolamento disciplina la tenuta, il funzionamento e le competenze di pubblicazione con le quali l’I.T.E.T “Vittorio Emanuele III” gestisce il proprio “Albo Pretorio on-line”, pubblicando atti e provvedimenti amministrativi in linea con i principi di Pubblicità e di Trasparenza Amministrativa di cui all’articolo 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e seguenti modifiche e integrazioni. Nonché, l’accesso agli atti secondo la Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016.
Articolo 2 – Finalità
La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).
Articolo 3 – Modalità di accesso al servizio on – line
All’Albo Pretorio digitale, si accede tramite il sito web della scuola: www.itetlucera.edu.it, utilizzando l’apposito link.
Le tipologie d’atto sono le seguenti:
10A RSU
11A Nomine a Funzioni Strumentali e Organizzative
11A Progetti
12A Acquisti
13A Decreti, determine, atti dirigenziali
1A Delibere Collegio Docenti
1B Delibere Consiglio d’Istituto
2A Bandi di Gara Assistenza Tecnica
2B Bandi di Gara Compagnie di Assicurazione
2C Bandi di Gara Noleggio Pullman
2D Bandi di Gara Istituto Cassiere
2E Bandi di Gara Acquisti Materiale
2F Bandi di Gara PON
2G Bandi di Gara FESR
2H Bandi e gare Viaggi e Visite guidate
3A Comunicazioni Sindacali
3B Comunicazioni Famiglie
3C Comunicazioni Personale
4A Convocazioni Consiglio d’Istituto
4B Convocazioni Giunta Esecutiva
4C Convocazioni Collegio Docenti
4D Convocazioni Consigli di Classe
4E Convocazioni Aspiranti Supplenze
5A Contabilità Programma Annuale
5B Contabilità Conto Consuntivo
5C Variazioni al Programma Annuale
6A Graduatorie interne
6B Graduatorie Docenti
6C Graduatorie ATA
7A Contratti Personale Docente
7B Contratti Personale ATA
7C Contratti Esperti Esterni
8A Regolamenti
9A Convenzioni
Pubblicazione Ordinaria
Articolo 4- Atti soggetti alla pubblicazione
Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda
l’adempimento.
Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri enti esterni o da
soggetti privati.
Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale, fatto salve parti omesse per rispetto della
privacy, e conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati (le delibere degli organi collegiali
verranno pubblicate tramite estratto del verbale).
L’Istituzione Scolastica provvede, inoltre, alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di documenti
provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati, tramite l’emanazione di un
atto o decreto di pubblicazione (es. graduatorie). Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i
documenti cui l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso, possono essere affissi nella versione
cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell’Istituto oppure essere collocati in altre sezioni del sito
internet istituzionale.
Si elencano, a solo titolo esemplificativo, i principali atti che vengono pubblicati on line:
RSU (convocazioni e verbali)
Nomine a Funzioni Strumentali e Organizzative( progettazioni Ptof)
Progetti
Acquisti (fatture di acquisto)
Decreti, determine, atti dirigenziali(atti e determine del Ds e Dsga non inerenti i bandi)
Delibere Collegio Docenti
Delibere Consiglio d’Istituto
Bandi di Gara Assistenza Tecnica (ogni atto per l’espletamento della gara e l’affidamento del
servizio)
Bandi di Gara Compagnie di Assicurazione
Bandi di Gara Noleggio Pullman
Bandi di Gara Istituto Cassiere
Bandi di Gara Acquisti Materiale
Bandi di Gara PON
Bandi di Gara FESR
Bandi e gare Viaggi e Visite guidate
Comunicazioni Sindacali (convocazioni assemblee sindacali,indizione scioperi,atti sindacali)
Comunicazioni Famiglie (sospensioni attività didattiche, indizioni elezioni per rappresentanti
consigli di classe)
Comunicazioni Personale(avvisi corsi di formazione organizzati dal Miur o dall’Istituto)
Convocazioni Consiglio d’Istituto
Convocazioni Giunta Esecutiva
Convocazioni Collegio Docenti
Convocazioni Consigli di Classe
Convocazioni Aspiranti Supplenze
Contabilità Programma Annuale(delibere del C.I. riguardante il P.A)
Contabilità Conto Consuntivo(delibere del C.I. riguardante il Conto consuntivo)
Variazioni al Programma Annuale(delibere del C.I. riguardanti le variazioni al P.A)
Graduatorie interne(docenti e ata soprannumerari)
Graduatorie Docenti ( di I-II-III fascia)
Graduatorie ATA(di I-II-III fascia)
Contratti Personale Docente (contratti a tempo determinato-Organico Autonomia)
Contratti Personale ATA
Contratti Esperti Esterni(contratto con personale esterno)
Regolamenti
Convenzioni(accordi di rete, convenzioni per Alternanza scuola lavoro)
Pubblicazione Ordinaria(tutto quanto non categorizzato, ma suscettibile di pubblicazione)
Articolo 5- Atti non soggetti alla pubblicazione
Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui
l’adempimento non produca effetti legali.
In tal caso se necessario sono collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.
Articolo 6 – Modalità di pubblicazione
I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento.
Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.
Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei
documenti ma le eventuali modifiche apportate devono risultare dallo stesso documento sostituito o
modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a
decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.
L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate
da cause di forza maggiore. Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili. La
pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti e concluso il periodo di
affissione i dati devono scomparire con l’istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non
indicizzare il contenuto del documento.
Articolo 7 – Pubblicazione degli atti formati dall’Ente
1. Il Responsabile del procedimento che ha adottato l’atto provvede a richiedere la pubblicazione
all’albo in formato elettronico non modificabile (PDF).
La pubblicità legale si realizza quando sono garantite:
• la autenticità dell’atto pubblicato
• la conformità all’originale
• inalterabilità (presupposto per garantire la integrità)
• preservare il grado giuridico dell’atto
• possibilità di conservazione
• rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità
Articolo 8 – Modalità di redazione degli atti pubblici
Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, il personale di segreteria
che genera l’atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle
informazioni concernenti dati personali fornite dall’atto, nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.
Per necessità e proporzionalità si intende che chi genera l’atto deve indicare nello stesso, solo ed
esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della
comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali
interessati e contro interessati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare,
rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.
Articolo 9 – Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni all’Ente
L’I.T.E.T “V. Emanuele III” provvede alla pubblicazione all’Albo pretorio informatico di documenti
provenienti da altre pubbliche amministrazione o da altri soggetti abilitati tramite l’emanazione di un
atto o decreto di pubblicazione. (es.graduatorie)
Articolo 10- Registro degli atti pubblicati
Tutti i documenti inseriti sono numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento
nell’albo. Il numero progressivo univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema.
Tutto ciò che dovrà essere affisso all’albo deve essere protocollato.
Articolo 11 -Integralità della pubblicazione
Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.
Articolo12- Figure Responsabili: Responsabile Procedimento e Responsabile Pubblicazione
La responsabilità della formazione dell’atto soggetto a pubblicità legale è del Responsabile del
procedimento che ha generato l’atto e la responsabilità di pubblicazione sull’albo on line è del
Responsabile della pubblicazione individuato nel nostro Istituto nel profilo del Dirigente Scolastico che
può a sua volta delegare tali adempimenti ad altri soggetti competenti.
Nel nostro Istituto è individuato come Responsabile della Pubblicazione il DSGA
La pubblicazione all’Albo Pretorio è immediatamente successiva alla protocollazione dell’atto, tramite
l’utilizzo del protocollo informatico Argo non integrato con l’opzione Amministrazione Trasparente.
Al Responsabile della pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento che
comunque deve rimanere in pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura “annullato”. I
documenti annullati devono essere compresi nel Repertorio di pubblicazione.
I Responsabili del procedimento hanno l’obbligo di:
1. caricare il documento in formato elettronico;
2. assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non modificabile da terzi;
3. assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiare e ben visibili:
• a il numero di protocollo generale;
• b la data di pubblicazione;
• c la descrizione o l’oggetto del documento;
4. porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che
saranno sostituiti da opportuni omissis.
Articolo 13 – Garanzie di riservatezza
1. La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge 7-8-1990, n.
241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30-6-2003, n. 196 e s. m. i., in materia di
protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di sola
lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio “web”.
Potranno essere scaricabili dall’Albo Pretorio online gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da
impedire qualsiasi alterazione del medesimo.
3. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti e documenti contenenti dati personali,
devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e
seguenti del D.Lgs. n° 196/2003 e dall’art. 51 del D.Lgs. n° 82/2005.
4. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati
personali, consistente, ai sensi dell’art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, nella diffusione degli
stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto
legislativo, di cui principalmente:
• tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate
allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs.
196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la
privacy, di cui principalmente la deliberazione n° 17 del 19.04.2007 “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sui siti web
• sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla
finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;
• la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4°
comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n° 196/2003) e pertinenti rispetto al
contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in
conformità all’apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con
Decreto Ministeriale n. 305 del 7 Dicembre 2006;
• i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia
prevista da una norma di legge o dall’apposito Regolamento approvato dal Ministero della P. I. già
citato;
• i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8
D.Lgs.196/2003);
• i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia
prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy;
• i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta
operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il rispetto dei principi e
delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione
obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da
attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile che genera il medesimo atto,
pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei
dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti
all’Albo Pretorio on-line, è responsabile il Responsabile che genera l’atto.
Articolo 14. Il diritto di Accesso
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In
particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso ai documenti amministrativi o accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e
può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013
come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013
come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti,
le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative,
qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della
trasparenza della scuola tramite:
– posta ordinaria all’indirizzo:Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “V.Emanuele III”– Ufficio
protocollo Viale Dante 12, 71036 Lucera (Fg)
– posta elettronica all’indirizzo e-mail: fgtd060005@istruzione.it e fgtd060005@pec.istruzione.it
L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria
secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Istituto, qualora il medesimo ne abbia
omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole
Università, Enti di Ricerca e altre Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome di cui
all’art. 2 del D.Lgs 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al
Dirigente competente detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini
della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente,
ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare
del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. .2, co. 9-ter della l. 241/1990, che
conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art.
2, co. 9-ter della l. 241/1990.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico
FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i
documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto
previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera
chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse
richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che
non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile
del procedimento:
se l’Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell’Istituto, vai all’organigramma della
scuola per individuare l’ufficio competente.
La richiesta può essere inviata tramite:
– posta ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio individuato come competente presso il
fgtd060005@istruzione.it e
-posta certificata fgtd060005@pec.istruzione.it
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha
diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016,, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza della scuola.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà
ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente
eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può
formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i
quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede
sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata
presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare
comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente
trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in
quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di
diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20
giorni.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il Dirigente scolastico
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla
normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di
riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato.
Registro degli accessi
Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016 Vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo
semestrale, l’elenco delle richieste di accesso(atti, civico, generalizzato) con l’indicazione dell’oggetto e
della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.
Articolo 16 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 27/01/2017
2. Approvato dal Consiglio di Istituto del 27/01/2017